Nuova vita

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Essere piú sicura online

In questa guida troverai consigli pratici di utilizzo immediato: da come migliorare la propria privacy sui social media a come proteggere il proprio browser, creare password più sicure e promuovere un uso più consapevole delle possibilità offerte dal web.

La tecnologia gioca un ruolo fondamentale nel contrastare la violenza sulle donne e fare rete, ma spesso può costituire un’arma a doppio taglio. Molte donne, infatti, si sentono vulnerabili su internet e spesso hanno paura che chi le minaccia possa tracciare le loro attività in rete o scoprire dove si trovano; senza contare i tanti abusi che si possono subire online (foto pubblicate senza il proprio consenso, intrusioni nei propri account, pedinamenti utilizzando la geolocalizzazione di Facebook).

La Guida alla sicurezza online elaborata da Chayn è molto semplice da usare, e sebbene scritta con l’intento di aiutare le donne che si trovano in una situazione di violenza domestica o che subiscono stalking, la guida e i suoi consigli sono validi per chiunque, indipendentemente da genere, luogo o situazione.

La nostra guida è disponibile anche in IngleseFarsiFranceseAraboSpagnoloPashtoRussoUrdu.

Se ti interessa approfondire la metodologia che abbiamo usato per costruire la guida, a questo link potrai trovare ulteriori informazioni.

Questa guida è coperta da una licenza Creative Commons Attribution 4.0, quindi, nel caso tu sia un/a professionista o un’organizzazione che si lavora con donne che vivono abusi, sentiti libera/o di utilizzare, riorganizzare e distribuire questa guida come meglio credi. Quello che ti chiediamo è di riconoscere e menzionare Chayn come l’autore di questa guida: per noi significa molto!

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Capire conti bancari e documenti d’identità

In questa pagina troverai informazioni pratiche che possano favorire una indipendenza anche tipo economico. Spesso facciamo fatica a pensare all’aspetto economico della nostra indipendenza perché si tratta magari di argomenti ostici per molti di noi. 

Conti bancari e carte

Cos’è un conto corrente?

  • Il conto corrente è un contratto bancario o postale che consente di gestire i propri soldi evitando di tenere con sé o in casa denaro contante.
  • Il conto corrente permette di accedere a servizi quali: pagamento automatico delle bollette, ottenere carte di credito, bancomat.

Differenze tra carte di credito, bancomat  e carte prepagate

  • Il bancomat e la carta di credito sono collegate a un conto corrente. Il bancomat è più economico e semplice rispetto alla carta di credito, gli acquisti vengono subito addebitati sul conto corrente e c’è un limite di spesa mensile.
  • La carta di credito ha costi maggiori, gli acquisti non vengono addebitati subito, ma in un secondo momento, solitamente alla fine di ogni mese.
  • Le carte prepagate non necessitano di conto corrente, non hanno costi di gestione e hanno un costo di attivazione abbastanza contenuto (dai 5 ai 10 euro).

Come posso ottenere un conto corrente?

  • Puoi aprire un conto corrente in una banca, in un ufficio postale, oppure online.
  • I documenti necessari sono un documento d’identità (carta d’identità, passaporto, patente di guida) e il codice fiscale.
  • Devi essere maggiorenne.

Quali sono i costi?

  • I costi sono variabili e dipendono dai vari enti. È bene confrontare le varie offerte delle diverse banche prima di aprire un conto.
  • Molte non hanno spese di apertura, ma solo di mantenimento del conto (da 30/50 fino a 100/120 euro circa annue) a spese per vari servizi accessori (estratto conto inviato ogni mese, ritiro presso sportelli di banche diverse, pagamento bollette, prelievo all’estero)

Posso aprire un conto senza che la mia famiglia ne venga a conoscenza?

Se sei maggiorenne e hai accesso ai documenti richiesti puoi aprire un conto corrente senza il consenso della tua famiglia.

Documenti d’identità 

 

CARTA D’IDENTITÀ

Come posso ottenere una carta d’identitá?

  • Possono avere una carta di identità tutti i cittadini italiani e i residenti in Italia con permesso/attestato di soggiorno. Anche i non residenti possono richiederla ma pagando un costo superiore (circa 10 euro), successivamente al nulla osta del comune di origine. Non ci sono limiti di età, ma per i minorenni serve il consenso dei genitori.
  • Per ottenere una carta d’identità devi recarti di persona presso lo sportello anagrafe del Comune di residenza o in un altro Comune. Nel Comune di residenza la carta d’identità ti verrà rilasciata il giorno stesso, in altri Comuni l’attesa sarà di qualche giorno.
  • La carta d’identità è valida per l’espatrio, ma solo in alcuni paesi (vedi in questo sito).

Di quali documenti ho bisogno per ottenere una carta d’identità?

  • 3 fototessere recenti e uguali tra loro
  • Un documento di riconoscimento (se non hai un documento di riconoscimento devi farti accompagnare da due testimoni).
  • Se sei una cittadina straniera devi portare il permesso di soggiorno e un documento di identità (o passaporto) rilasciato nel tuo paese di origine.
  • Presso lo sportello troverai dei moduli da compilare dove scrivere i tuoi dati anagrafici

Quanto costa e quanto tempo è necessario per ottenerla?

  • Il costo è di 5,42 euro.
  • Il rilascio è immediato se la richiesta viene fatta presso il tuo Comune di residenza; se invece viene fatta in altri Comuni, l’attesa sarà di qualche giorno.

Posso ottenerlo senza che la mia famiglia venga a saperlo?

Sì, se sei maggiorenne. No, se sei minorenne, perché serve la firma dei genitori.

Se fossi costretta a farglielo sapere, quali scuse potrei dare loro?

Puoi dire alla tua famiglia che hai bisogno di un documento di riconoscimento perché è obbligatorio possederne uno, per questioni di sicurezza, perché è fondamentale in casi di emergenza, o per usufruire del tuo diritto di voto.

 

PASSAPORTO

Come posso ottenere un passaporto?

  • Puoi fare la richiesta di passaporto online collegandoti a questo sito. Registrandoti potrai prendere un appuntamento presso la Questura o il Commissariato, evitando file.
  • Se non hai una connessione internet, puoi recarti presso la Questura o Commissariato di polizia o stazione dei Carabinieri del tuo luogo di residenza/domicilio.

Di quali documenti ho bisogno per ottenere un passaporto?

  • Un documento di riconoscimento valido (carta d’identità, patente di guida)
  • 2 foto formato tessera identiche e recenti
  • Ricevuta di pagamento di €42,50 da effettuare con bollettino postale al conto corrente n. 67422808 intestato a: Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento del tesoro. La causale è: “importo per il rilascio del passaporto elettronico”
  • Negli Uffici Postali puoi trovare dei moduli precompilati
  • Un contrassegno amministrativo da €73,50 che puoi acquistare dal tabaccaio

Quanto tempo è necessario per ottenerlo?

  • I tempi sono diversi da Questura a Questura: vanno dalle 24 ore ai 7 giorni.

 

 

 

 

 

 

Capire il diritto penale

In questa pagina puoi trovare informazioni utili se stai pensando di denunciare il tuo partner per gli abusi subiti.

Quali comportamenti sono reato 

In molti casi si pensa che i comportamenti violenti del proprio partner siano normali e che, proprio perché avvengono all’interno di una relazione sentimentale, non possano essere oggetto di un procedimento penale.

In realtà sono diversi i reati previsti dal nostro ordinamento che hanno proprio l’obiettivo di punire le condotte di un partner violento o che addirittura prevedono un aggravamento della pena se i reati vengono commessi da parte del proprio compagno o ex-compagno, come ad esempio nel caso della violenza sessuale o delle lesioni.

La descrizione dei tipi di delitto che potrebbero verificarsi all’interno di una relazione sentimentale violenta, ti potrà essere utile per capire se gli atteggiamenti del tuo partner configurano delle vere e proprie figure di reato, che potranno essere denunciati alle forze dell’ordine e alla magistratura e che sono suscettibili di essere puniti anche a livello penale.

Generalmente, nei casi di violenza all’interno di una relazione, si possono verificare i seguenti tipi di delitto:

  • Maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 del codice penale c.p.): con questo reato è punito chi maltratta una persona della propria famiglia o che è comunque un proprio convivente. E’ previsto un aumento di pena se dal maltrattamento deriva una lesione grave, gravissima o la morte. Questo reato richiede che vengano compiuti più atti, realizzati anche in momenti successivi, con la consapevolezza di danneggiare l’integrità fisica e il patrimonio morale della persona, così da sottoporla ad un regime di vita dolorosamente oppressivo.
  • Percosse (art. 581 c.p.): percosse sono quei comportamenti quali il battere, il colpire o il picchiare ma anche qualsiasi altra violenta manomissione della persona fisica. Non è necessario che sia determinata una sensazione dolorosa. E’ però necessario che dalla percossa non derivi alcuna malattia, perché altrimenti ricorrerebbe il delitto di lesioni.
  • Lesione personale lieve o lievissima (art. 582 c.p.): quando da una percossa deriva una malattia (ossia un qualsiasi processo patologico acuto o cronico, idoneo a determinare un’apprezzabile menomazione funzionale dell’organismo fisico o psichico), si avrà una lesione, che sarà lievissima se la durata della malattia non è superiore ai 20 giorni, e lieve se sarà di durata compresa tra i 21 e i 40 giorni.
  • Lesione personale gravi o gravissima (art. 583 c.p.): la lesione è grave se con il comportamento violento si mette in pericolo la vita della persona, o se ne deriva un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai 40 giorni o se ha causato l’indebolimento di un senso o di un organo. E’ invece gravissima se dal fatto deriva una malattia insanabile, la perdita di un senso, di un arto, di un organo, della capacità di procreare, una permanente e grave difficoltà della favella o lo sfregio permanente del viso.
  • Sequestro di persona (art. 605 c.p.): in questo caso qualcuno priva un altro della propria libertà personale. È sufficiente che la limitazione dell’altrui libertà sia protratta per un tempo apprezzabile, seppur breve.
  • Violenza sessuale (art. 609 bis c.p.): si avrà violenza sessuale quando qualcuno – con violenza, minaccia o mediante abuso di autorità – costringe un altro a compiere o subire atti sessuali. Per atto sessuale si intende qualsiasi atto che sia finalizzato e idoneo a porre in pericolo la libertà di autodeterminazione della persona nella sua sfera sessuale. Anche il proprio partner può commettere il reato di violenza sessuale. La pena è addirittura aumentata se il fatto è commesso proprio dal coniuge, anche separato o divorziato, o da colui che è o è stato legato alla persona che subisce violenza da una relazione affettiva, anche senza convivenza.
  • Violenza privata (art. 610 c.p.): questo reato punisce chi con violenza o minaccia costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa. La violenza si identifica in qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente la persona della libertà di determinazione e azione.
  • Minaccia (art. 612 c.p.): questo reato punisce chi minaccia ad altri un danno ingiusto. E’ necessario che la condotta sia idonea a determinare la coazione dell’altro.
  • Atti persecutori o Stalking (art. 612 bis c.p.): Lo stalking punisce chi con condotte reiterate, minaccia o molesta un altro in modo da: (a) cagionare un perdurante e grave stato d’ansia o di paura; (b) ingenerare un fondato timore per la propria incolumità o di un prossimo congiunto o di persona legata da relazione affettiva; (c) costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita. Il reato viene considerato più grave e la pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, separato o divorziato o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona o se il fatto è commesso con strumenti informatici o telematici oppure se a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità. Il delitto è punibile a querela ( vedere oltre cosa significa) e il termine per la presentazione della querela è di 6 mesi. 

Inoltre, il c.d. Codice Rosso (legge n. 69 del 19 luglio 2019) ha introdotto nuovi reati: 

  • La diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti senza il consenso delle persone rappresentate (c.d. Revenge porn);
  • La deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso;
  • La costrizione o induzione al matrimonio;
  • La violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. 

Indagini e misure cautelari

Cosa succede una volta che hai denunciato/querelato o il tuo partner è stato arrestato/allontanato d’urgenza dalla casa familiare?

Una volta che hai portato a conoscenza delle autorità la situazione che stai vivendo, queste ultime apriranno delle indagini a carico del tuo partner, che sarà formalmente indagato.

Il Codice Rosso ha introdotto per alcuni reati – come i maltrattamenti in famiglia, lo stalking e la violenza sessuale – una via preferenziale: le indagini saranno più brevi e verranno adottati più velocemente gli eventuali provvedimenti di protezione. 

Durante le indagini le forze dell’ordine e la magistratura potranno convocare te o altre persone informate sui fatti per sentire la vostra versione in termini più rapidi rispetto agli altri reati. Ma soprattutto, in tale fase, all’indagato, ossia al tuo partner, potranno essere applicate le misure cautelari.

Le misure cautelari sono di diversi tipi e vengono applicate se il giudice ritiene che ci sono gravi indizi di colpevolezza e che ci sono delle buone probabilità che il presunto autore inquini le prove, si dia alla fuga o soprattutto reiteri il reato che ha già commesso.

La scelta su quale misura applicare dipenderà in primo luogo dal tipo di reato commesso, dalle modalità con le quali è stato commesso e dalla presenza o meno di precedenti penali in capo all’autore.

Ci sono diversi tipi di misure cautelari:

  • Il divieto di espatrio, vale a dire il divieto di lasciare il territorio nazionale.
  • L’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, ossia di presentarsi a un determinato ufficio di polizia giudiziaria più volte al giorno o più volte alla settimana.
  • L’allontanamento dalla casa familiare: il giudice, quando ritiene che ci siano esigenze di tutela dell’incolumità della persona offesa o dei suoi prossimi congiunti, può prescrivere all’imputato di non avvicinarsi a luoghi abitualmente frequentati dalla stessa (es. il luogo di lavoro, il domicilio della famiglia di origine o dei prossimi congiunti), a meno che non sia necessario per motivi di lavoro (ma anche in tale caso il giudice potrà prescrivere determinate modalità e imporre limitazioni). Il giudice può anche ordinare il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto della misura cautelare, rimangano prive di mezzi adeguati. Può inoltre ordinare, se necessario, che l’assegno venga versato direttamente dal datore di lavoro dell’obbligato, detraendolo dalla sua retribuzione.
  • Il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa: Con questa misura il giudice dispone il divieto di avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa o di mantenere una certa distanza da tali luoghi o dalla stessa persona. Il divieto può essere disposto anche nei confronti di determinati luoghi frequentati dai prossimi congiunti o da conviventi o da persone comunque legate da relazione affettiva alla persona offesa. Il giudice può vietare all’imputato di comunicare con qualsiasi mezzo con le persone sopra indicate. Dopo l’approvazione del c.d. Codice Rosso tale misura potrà essere applicata anche con l’ulteriore procedura di controllo del braccialetto elettronico.
  • Il divieto e l’obbligo di dimora, ossia il divieto o l’obbligo di dimorare in un determinato luogo.
  • Gli arresti domiciliari, ovvero il divieto di allontanarsi dalla propria abitazione. Il giudice dispone il luogo degli arresti in modo da assicurare le prioritarie esigenze di tutela della persona offesa (es. non disporrà gli arresti nella casa dove sono stati commessi i reati).
  • La custodia cautelare in carcere: con tale misura l’indagato viene detenuto direttamente in carcere.

Se le prescrizioni imposte con le misure cautelari non sono rispettate la misura verrà sostituita con una più gravosa in grado di prevenire che l’indagato commetta ulteriori reati.

Il tuo ruolo

Durante le indagini come persona offesa puoi avere un ruolo attivo. Appena vengono a conoscenza della notizia di reato, il pubblico ministero e la polizia giudiziaria ti devono informare sulla facoltà di nominare un avvocato (scelta consigliata fin da subito) e sulla possibilità di accedere al patrocinio a spese dello Stato.

La persona offesa dal reato, con l’assistenza del proprio avvocato, potrà, infatti, presentare memorie, indicare nuovi elementi di prova al pubblico ministero, chiedere di essere avvisata nel caso di archiviazione del procedimento e proporre opposizione contro tale decisione davanti al giudice, produrre una propria lista testi per il dibattimento e, infine, costituirsi parte civile nel procedimento penale

A quest’ultimo riguardo, al momento dell’udienza preliminare o dell’inizio vero e proprio del processo davanti al Tribunale, ti potrai costituire parte civile (ossia, oltre che soggetto passivo, anche soggetto danneggiato economicamente dal reato) e in tal modo chiedere il risarcimento del danno causato dal reato all’interno del processo penale stesso. Con la costituzione, la parte civile potrà assistere e partecipare a tutte le fasi del procedimento penale, presentare dei propri testimoni, esaminare quelli portati dalle altre parti, imputato e pubblico ministero, che deporranno al dibattimento, depositare documenti in grado di provare il reato e impugnare la sentenza.

*Questa pagina è stata predisposta da Chayn Italia con scopo meramente informativo e senza pretesa di esaustività. Non intende né può essere considerato come un parere legale o altro tipo di consulenza legale o professionale.

 

 

 

Capire il diritto civile: separazione e divorzio

In questa pagina potrai trovare una prima infarinatura informativa sui regimi di separazione e di divorzio se hai intenzione di separarti, divorziare o semplicemente andare via di casa, e su cosa questo può comportare sia dal punto di vista economico che per quanto riguarda l’affidamento e la tutela dei figli.

Separazione personale

La separazione dei coniugi può essere richiesta da ciascun coniuge quando sono presenti cause interne o esterne alla coppia, tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o, in presenza di figli, da recare grave pregiudizio alla loro educazione.

A differenza del divorzio, la separazione non è un atto definitivo ma temporaneo, che determina un “allentamento” del vincolo coniugale e che può evolvere in una riconciliazione oppure in un divorzio definitivo. 

Qualora decidiate di separarvi non verrà meno lo status giuridico di coniuge ma solo gli obblighi di carattere personale contratti dalla coppia con il matrimonio, fra cui la coabitazione, la comunione dei beni e l’obbligo di fedeltà reciproco. 

a) La separazione consensuale

La separazione consensuale  ha luogo soltanto quando vi è l’accordo dei coniugi sulle condizioni di separazione.

Questo accordo, contenuto in un atto che si chiama ricorso e che è redatto dagli avvocati di ciascuno o da un unico avvocato per entrambi, deve contenere le condizioni di separazione, le quali devono riguardare l’affidamento e la sistemazione dei figli minori, la determinazione del regime di visita del genitore non convivente, la quantificazione dell’assegno di mantenimento in favore dei figli e del/la coniuge, se quest’ultimo/a non dispone di redditi propri o tali da garantire il medesimo tenore di vita goduto durante il matrimonio.

Il ricorso andrà depositato presso la Cancelleria del tribunale dove una delle parti ha la residenza. Ad una data fissata dal presidente del tribunale, i coniugi compariranno personalmente davanti al Presidente che prima procederà con un ultimo tentativo (obbligatorio) di conciliazione e poi, qualora quest’ultimo risulti impossibile o negativo, darà lettura delle condizioni a cui i coniugi intendono separarsi. I coniugi poi firmeranno il verbale in cui vengono riportate queste condizioni. L’accordo – per essere valido – dovrà essere sottoposto al giudizio collegiale dei magistrati, per l’omologazione (la convalida) dell’accordo. Il contenuto dell’accordo può essere modificato, ad esempio nel caso in cui le condizioni siano in contrasto con l’interesse dei figli, anche a seguito dell’omologazione. La separazione inizia il giorno dell’udienza presidenziale e le condizioni diventano efficaci con l’omologa. I coniugi avranno poi  sei mesi per chiedere il divorzio.

In alternativa alla procedura davanti il tribunale, i coniugi possono rivolgersi a due avvocati (uno per parte) e scegliere di avvalersi della negoziazione assistita oppure, nel caso in cui non vi siano figli minorenni o non autosufficienti, effettuare una dichiarazione di fronte al sindaco, quale ufficiale dello stato civile. 

b) La separazione giudiziale

La separazione giudiziale è un vero e proprio procedimento civile contenzioso che avviene quando i coniugi non riescono ad arrivare ad un accordo di separazione oppure quando la separazione è da addebitare ad uno dei due in considerazione della sua violazione dei doveri coniugali (c.d. separazione con addebito). Si può ricorrere alla separazione giudiziale sugli stessi presupposti previsti per la separazione consensuale. 

A seguito della presentazione della richiesta in tribunale, il procedimento di separazione giudiziale è composto da due fasi. In una prima fase, l’udienza preliminare si svolge con entrambi i coniugi, assistiti dai propri difensori, davanti al presidente del tribunale, che tenta la conciliazione e verifica se c’è la disponibilità a trovare un’intesa. Se non ci riesce redige un verbale di udienza con le dichiarazioni dei coniugi. Il presidente emette anche i c.d. provvedimenti provvisori ed urgenti nell’interesse dei coniugi e della prole (fra cui l’autorizzazione a vivere separatamente e l’affidamento dei figli). La seconda fase si svolge di fronte al giudice istruttore che istruirà la causa nel merito e può revocare o modificare l’ordinanza del presidente. Il giudizio si conclude con l’emissione di una sentenza che dispone le modalità e le condizioni della separazione. In qualsiasi momento la separazione giudiziale può essere trasformata in consensuale (vedi il paragrafo precedente). 

c) La separazione di fatto

La separazione di fatto si realizza quando vi è l’interruzione effettiva, da parte di uno o entrambi i coniugi, della vita matrimoniale, come ad esempio in caso di  rifiuto di uno di essi a proseguire la vita in comune. La separazione di fatto non determina conseguenze giuridiche automatiche e, quindi, ciascun coniuge può chiedere in qualsiasi momento la ripresa della convivenza o la separazione legale.

La separazione di fatto si configura, ad esempio, quando un coniuge si allontana dalla casa familiare. Il coniuge può allontanarsi avvisando l’altro della propria intenzione di separarsi o in presenza di una giusta causa.

Sono esempi di giusta causa la violenza fisica o psicologica di varia natura (si pensi che la sola minaccia di far del male o di far mancare all’altro il supporto economico costituisce una forma di violenza) ma anche una generica incompatibilità di carattere o incomunicabilità o litigiosità dei coniugi che rendono impossibile il proseguimento della vita coniugale. La proposizione della domanda di separazione è anche giusta causa di allontanamento.

Allontanarsi dalla casa coniugale insieme ai figli minori senza il consenso dell’altro genitore potrebbe determinare importanti conseguenze sia sul piano civile che penale. L’allontanamento non comporta automaticamente che il genitore che rimane non possa più esercitare il proprio diritto di visita al figlio o figlia.

Dunque, nessuno dei coniugi può prendere decisioni o imporre divieti all’altro in ordine all’esercizio della responsabilità genitoriale; solo un giudice può farlo. Infatti, solo in sede di separazione, quando esistono valide motivazioni, sarà il giudice a stabilire eventuali limitazioni al diritto di visita di un genitore al proprio figlio / figlia.

A maggior tutela, nel caso in cui l’allontanamento senza il consenso dell’altro coniuge costituisca per voi l’unico rimedio alla crisi coniugale, è preferibile effettuare una dichiarazione di allontanamento presso la stazione dei Carabinieri o presso la Questura. Il verbale potrà essere prodotto in giudizio come prova del giustificato allontanamento.

Effetti della separazione

Con la separazione personale dei coniugi (giudiziale o consensuale) cessano per entrambi i coniugi l’obbligo di convivenza e l’obbligo di fedeltà. Continuano però a sussistere alcuni doveri nascenti dal matrimonio tra cui l’obbligo di assistenza materiale (ad esempio, il mantenimento nel caso in cui vi sia un coniuge economicamente debole). Per quanto riguarda i provvedimenti relativi ai figli i doveri di ciascun genitore rimangono invariati. 

Il giudice, pertanto, disporrà:

  • l’affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori oppure il collocamento dei figli presso uno dei due genitori;
  • l’assegnazione della casa familiare in favore del coniuge presso il quale sono stati collocati i figli;
  • il regime di visita per il genitore non convivente;
  • il contributo al mantenimento per i figli, determinato sulla base della capacità reddituale di entrambi i genitori;
  • il contributo al mantenimento in favore del coniuge economicamente più debole, determinato sulla base della capacità reddituale del coniuge obbligato e della capacità lavorativa del beneficiario.

Qualora ci siano valide ragioni, il giudice potrà disporre l’affidamento esclusivo o c.d. (super) esclusivo, in caso di totale inidoneità alla genitorialità (es. pericolosità accertata, irreperibilità ed indisponibilità nei confronti dell’altro genitore, il totale disinteresse nei confronti della prole), dei figli in favore di uno dei due genitori. In questo caso le decisioni di maggiore interesse (istruzione, educazione, salute e scelta della residenza abituale), potranno essere assunte da un solo genitore senza il consenso dell’altro. Questo non esclude però la regolamentazione del regime di visita.

Si scioglie la comunione legale dei beni, se è stata scelta come regime patrimoniale della famiglia, e, di conseguenza, dopo la separazione, ogni acquisto e debito rimarrà ricompreso esclusivamente nel patrimonio del coniuge che lo ha effettuato. 

Gli effetti della separazione cessano nel caso di riconciliazione dei coniugi.

Divorzio

Il divorzio permette lo scioglimento definitivo del vincolo matrimoniale (in caso di matrimonio civile) o la cessazione degli effetti civili (in caso di matrimonio concordatario).

Le cause che permettono ai coniugi di divorziare sono tassativamente elencate nell’art. 3 della Legge sul Divorzio (legge 1970/898). La causa statisticamente prevalente che conduce al divorzio è la separazione legale dei coniugi protratta ininterrottamente per un determinato periodo di tempo: 12 mesi in caso di separazione giudiziale e 6 mesi in caso di separazione consensuale. 

Come la separazione, anche il procedimento di divorzio può seguire due percorsi alternativi a seconda della presenza o meno di consenso tra i coniugi:

  • divorzio a domanda congiunta, quando c’è accordo dei coniugi su tutte le condizioni del divorzio (in questo caso il ricorso è presentato congiuntamente);
  • divorzio giudiziale, quando non c’è accordo sulle condizioni (in questo caso il ricorso è presentato da un solo coniuge).

In entrambi i casi, i coniugi devono stare in giudizio innanzi al tribunale assistiti da un difensore: nel primo caso con una sola udienza, nel secondo caso il percorso può essere più lungo. Per molti aspetti, questi procedimenti rispecchiano quanto avviene nei procedimenti di separazione. Nel caso di divorzio giudiziale il tribunale può confermare le decisioni già adottate in sede di separazione, oppure può stabilire nuove disposizioni in merito all’eventuale assegno divorzile in favore del coniuge più debole, all’affidamento, al regime di visita ed al contributo al mantenimento in favore dei figli.

Le condizioni contenute nella sentenza o omologazione di separazione oppure nella sentenza di divorzio possono essere, in ogni momento, per giustificati motivi sopravvenuti, revocate o modificate dal tribunale su istanza di uno solo dei coniugi o di entrambi. 

Effetti del divorzio

La sentenza di divorzio produce una serie di effetti, fra cui:

  • il venire meno dello status di coniuge e la possibilità di contrarre nuove nozze;
  • se disposto dal giudice, l’obbligo da parte di un coniuge di corrispondere un “assegno divorzile” periodico, quantificato in base alle condizioni e ai redditi di entrambi i coniugi, rapportato alla durata del matrimonio;
  • l’affidamento dei figli (a uno dei coniugi oppure a entrambi congiuntamente);
  • la perdita dei diritti successori nei confronti dell’altro coniuge.

Speriamo che questa guida ti abbia dato alcune prime informazioni utili sulle relative procedure e possibili conseguenze della separazione e del divorzio in Italia. Ti ricordiamo che, laddove volessi rivolgerti ad un avvocato, si può anche fare ricorso al gratuito patrocinio – a determinate condizioni – se ci si trova sotto una determinata soglia di reddito.

*Questa pagina é stata predisposta da Chayn Italia con scopo meramente informativo e senza pretesa di esaustività. Non intende né può essere considerato come un parere legale o altro tipo di consulenza legale o professionale.

 

 

 

 

 

Costruire il proprio caso di violenza domestica

In questa guida troverai consigli utili per raccogliere e documentare prove in caso tu voglia o meno intraprendere azioni legali.

Basandoci sulla nostra esperienza nel collaborare con donne che hanno vissuto abusi domestici, abbiamo notato che queste donne molto spesso non riescono ad avere accesso ad un supporto o consulenza legale per una serie di motivi diversi. Le ragioni possono essere da problemi legati alla depressione, che le scoraggiano dal cercare tale supporto, alla difficoltà a capire il gergo legale, o perché gli è fisicamente proibito contattare un avvocato, o perché il supporto legale manca o è troppo costoso.

Indipendentemente dal fatto che tu sia decisa o no ad intraprendere azioni legali (in relazione a reati, divorzio, custodia dei figli o richiesta di asilo), è di primaria importanza che tu raccolga e ordini le prove riguardanti la tua situazione.

Qualunque sia la legge del Paese in cui ti trovi o qualsiasi tipo di abuso tu stia subendo, questa guida può esserti utile. Ti aiuterà, infatti, a raccogliere e ordinare in maniera chiara fatti e prove riguardanti il tuo caso: questo ti sarà utile sia per iniziare un’azione legale, ma anche come archivio personale a cui potrai sempre fare riferimento. Questa guida è coperta da una licenza Creative Commons Attribution 4.0, quindi, nel caso tu sia un/a professionista o un’organizzazione che si lavora con donne che vivono abusi, sentiti libera/o di utilizzare, riorganizzare e distribuire questa guida come meglio credi. Quello che ti chiediamo è di riconoscere e menzionare Chayn come l’autore di questa guida: per noi significa molto! Inoltre, questa guida, al momento, è in corso di traduzione in altre lingue. Vedi qui la versione inglese.

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Scegliere possibilità abitative

Le relazioni violente implicano per le donne coinvolte difficoltà di tipo materiale, determinate dalle strategie di controllo e ricatto imposte dal partner. In questa pagina troverai informazioni pratiche in caso ci si possa ritrovare senza una casa in cui stare quando si decide di interrompere la relazione con il proprio partner maltrattante. E per casi di emergenza in cui é necessario allontanarsi dalla casa in cui si vive per tutelarsi da aggressioni fisiche e verbali. 

Se sei alla ricerca di un posto dove andare esistono diverse opzioni per trovare un alloggio, temporaneo o meno:

  • Casa o stanza in affitto
  • Centri Antiviolenza, Case rifugio e Case di semiautonomia
  • Altre strutture di accoglienza 
  • Edilizia residenziale pubblica (case popolari)

Prima di prendere in considerazione queste alternative va precisato che non è detto che debba essere tu ad abbandonare la casa, anche se questa è di proprietà del partner (o ex), soprattutto se dalla relazione sono nati/e figli/e. 

In caso di violenza domestica infatti si può procedere per vie legali richiedendo sia  l’allontanamento del maltrattante che l’assegnazione dell’abitazione.  

Bisogna però tenere presente che i tempi in entrambe i casi non sono affatto immediati e che la consulenza di avvocate che si occupano di violenza sulle donne, meglio ancora se all’interno di un centro antiviolenza, è sicuramente consigliabile. 

Allontanamento

 Nel caso di rischio per l’incolumità fisica si può richiedere «l’allontamento dalla casa familiare» (Articolo 282-bis. del codice di procedura penale): 

Il giudice prescrive all’imputato di lasciare immediatamente la casa familiare, di non farvi rientro, e di non accedervi senza l’autorizzazione del giudice che procede. L’eventuale autorizzazione può prescrivere determinate modalità di visita. 

Il giudice può inoltre prescrivere all’imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa, in particolare il luogo di lavoro, il domicilio della famiglia di origine o dei prossimi congiunti, salvo che la frequentazione sia necessaria per motivi di lavoro. In tale ultimo caso il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni. 

Il giudice, su richiesta del pubblico ministero, può anche stabilire il pagamento periodico, da parte del maltrattante, di un assegno di mantenimento, la cui somma dipende dalle circostanze e dai redditi, e le modalità e termini del versamento.  Può ordinare, se necessario, che l’assegno sia versato direttamente da parte del datore di lavoro dell’obbligato, detraendolo dalla retribuzione a lui spettante. 

Assegnazione dell’abitazione

L’assegnazione della casa coniugale viene decisa dal giudice sia in caso di separazione consensuale che giudiziale. In caso di disaccordo ciascuno dei coniugi può chiedere l’intervento del giudice, il quale, sentite le opinioni espresse dai coniugi e, per quanto opportuno, dai figli conviventi che abbiano compiuto il sedicesimo anno, tenta di raggiungere una soluzione concordata. 

Se questa non è possibile e permane il disaccordo sulla fissazione della residenza o altri affari essenziali, in caso sia richiesto espressamente e da entrambi i coniugi, il giudice stabilisce l’assegnazione della casa con una sentenza. 

Opzioni di alloggio temporaneo e non

CASA O STANZA IN AFFITTO

Siti come www.immobiliare.it e www.mioaffitto.it sono molto utili per fare ricerche online per zona, fascia di prezzo e metratura. Per ogni città esistono molti siti dedicati alla compravendita e all’affitto delle case, e spesso si trovano annunci diretti del venditore senza passare per agenzie. Per esempio, ti segnaliamo siti come Bakeca, Easystanza. Puoi anche cercare su Facebook se esiste un gruppo dedicato all’affitto di stanze nella tua città. 

Siti come Airbnb sono invece utili a trovare una soluzione temporanea (giorni, settimane) a prezzi accessibili.

Da tenere presente quando si deve affittare una casa: 

  • Potrebbe essere necessario avere delle referenze o qualcuno che garantisca per te nel caso in cui il/la padrone/a di casa le richieda. Un contratto di lavoro o una fideiussione bancaria (la banca si impegna a pagare eventuali debiti) sono la tipica referenza. Hai qualcuno che ti può aiutare con questo? 
  • Sapere se c’è e a quanto ammonta la cauzione – attualmente la cauzione più comune ammonta a 2 o 3 mensilità della quota d’affitto – e farla inserire nel contratto. Sarà restituita quando si lascerà la casa.
  • Assicurarsi di aver letto e compreso completamente i termini del contratto prima di firmare. 
  • Conservare una copia del contratto di affitto
  • Scattare delle foto il primo giorno che si entra nella casa: in questo modo, se c’è già un danno, il padrone di casa non potrà attribuirtelo alla scadenza del contratto. 

Contributi per l’affitto da enti pubblici:

E’ importante sapere che gli enti pubblici di riferimento (Comuni e Regioni) forniscono degli aiuti economici che  possono essere usati per integrare le spese per l’affitto; in alcuni casi viene anche preso in considerazione il percorso di fuoriuscita dalla violenza, attestato dai Centri Antiviolenza o da servizi sociali per l’erogazione di sussidi. Utili informazioni possono essere trovate attraverso i siti internet. Rivolgersi ad un centro antiviolenza può facilitare sia il contatto con i servizi sociali territoriali che il reperimento di altre informazioni. 

 

CENTRI ANTIVIOLENZA

I Centri Anti-Violenza sono luoghi di accoglienza e ascolto per donne che subiscono o hanno subito violenza, in cui si garantisce anonimato, gratuità, colloqui personali, orientamento e supporto legale.

 

CASE RIFUGIO

Le Case Rifugio sono strutture che forniscono alloggio sicuro alle donne che subiscono violenza e ai loro bambini a titolo gratuito e indipendentemente dal luogo di residenza, con l’obiettivo di salvaguardarne l’incolumità e contribuire a ricrearne condizioni di vita autonoma e serena. 

Per accedervi bisogna contattare il 1522 (numero telefonico nazionale) o un centro antiviolenza di zona che ti metterà a sua volta in connessione con le Case Rifugio.L’accoglienza in Casa Rifugio non è immediata e spesso richiede un non è immediata passaggio  per il centro antiviolenza o per altri servizi (soprattutto per questioni di sicurezza).

 

ALLOGGI DI SEMI AUTONOMIA 

Gli alloggi per l’autonomia abitativa sono abitazioni in cui è possibile rimanere per un periodo determinato (dai 6 ai 12 mesi) destinate a donne in difficoltà con o senza figli, alle quali è necessario un supporto per il raggiungimento della piena autonomia. Sono alloggi gestiti da associazioni pubbliche o private, generalmente condivisi da vari nuclei familiari. Vi si può accedere tramite i centri antiviolenza o i servizi sociali dei comuni. 

Nelle case di semiautonomia ogni donna gestisce la propria quotidianità, contribuendo in piccola percentuale alle spese della casa (spesso sostenendo la quota delle utenze), le operatrici sono disponibili per colloqui settimanali o bimensili in accordo con ognuna per facilitare il percorso verso la piena autonomia.

 

Altre Strutture di accoglienza 

Strutture destinate a donne sole o madri con figli, ce ne sono di diverso tipo a seconda della necessità nelle quali è possibile rimanere per periodi di tempo che vanno dai 3 ai 12 mesi.

Vi si accede per emergenza: a Roma, ad esempio, attraverso la Sala Operativa Sociale del Comune al numero verde 800440022, attiva 24 ore su 24, servizio gratuito; a Napoli, attraverso la Centrale Operativa Sociale al numero 0815627027, attivo 24 ore su 24. 

È inoltre possibile accedervi in base al bisogno e con un progetto contattando i Servizi Sociali ed Educativi dei comuni o dei municipi, attraverso l’invio della richiesta da servizi pubblici o del privato sociale (sportelli d’ascolto o segretariato sociale). 

Il circuito per donne gestanti o con figli minori è sia di primo che di secondo livello. Nelle strutture di primo livello – urgenze fughe o altra emergenza – si può accedere per richiesta individuale da parte dei servizi sociali, delle forze dell’ordine o autorità giudiziaria minorile, enti e associazioni. Il secondo livello si attiva su richiesta dei servizi sociali.

È completamente gratuito ed è previsto il sostentamento per ogni esigenza di base (cibo, vestiti, necessità dei minori), oltre all’assistenza del personale. 

Ne esistono sia di pubblici gestiti da associazioni e cooperative, sia di privati gestiti da associazioni o da circuiti religiosi. 

Edilizia residenziale pubblica (case popolari)

Le case popolari sono abitazioni di proprietà di enti pubblici, affittate con canoni mensili agevolati alle persone che hanno bisogno di una casa ma non dispongono delle risorse sufficienti ad acquistarne una o a pagarne l’affitto a prezzi di mercato.

Per richiedere una casa popolare bisogna rivolgersi all’ente Comunale di riferimento. I bandi per la richiesta di alloggio popolare hanno un funzionamento e criteri di valutazione diversi a seconda del luogo, ma in alcuni casi è presa in considerazione la permanenza in circuiti di accoglienza – case famiglia, centri prima accoglienza, case semi autonomia, case rifugio, ecc. – nella valutazione del punteggio.

 L’edilizia residenziale pubblica non è  immediatamente accessibile per situazioni di emergenza e i tempi di attesa per l’assegnazione possono variare sensibilmente da città a città.